ANCHE SENZA MOBBING IL LAVORATORE PUO’ ESSERE TUTELATO

Mobbing e salute, secondo Risorsa, sono sempre stati 2 termini correlati. Questo articolo comparso su un giornale locale a firma di un dirigente Codacons (di cui, come di consueto, omettiamo il nome per questioni di privacy) ci conferma nella nostra affermazione, purché il danno alla salute sia riconducibile alle condizioni di lavoro secondo i requisiti di legge

Fonte: maremma.it

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Anche senza che la definizione classica di mobbing venga riconosciuta in giudizio, esiste un articolo di legge, il 2087 del c.c., che impone al datore di proteggere l’integrità fisica e personalità morale dei lavoratori. In una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito che condotte o condizioni di lavoro suscettibli di determinare situazioni di stress o grave disagio assumono rilevanza quando siano collegate, con nesso di causa, a un danno alla salute. gli Ermellini hanno fatto anche riferimento all’ordinanza n. 20005 del 15/5/2026 su responsabilità datoriale e danno alla salute anche in assenza di elementi di mobbing, ma dando comunque diritto ad un risarcimento se provocano situazioni di stress. Diverso è il caso di patologie psichiche rientranti tra le malattie professionali non tabellate, secondo la sentenza della Cassazione n. 20069 del 16/6/26 sul danno psichico purché sia dimostrata la causalità con condizioni professionali vessatorie. Tuttavia il tema centrale rimane la prevenzione quale dovrebbe essere deteminata da rischi provocati da macchinari e dispositivi di prevenzione, come i caschi. Ma la salute non può essere solo fisica: l’ambiente di lavoro che compromette l’equilibrio psicologico del dipendente non è secondario. Infatti proteggere corpo e mente sono fattori essenziali della dignità della persona