Un’ interessante sentenza della Corte di Cassazione circa la responsabilità risarcitoria verso il dipendente che può gravare anche solo sulla persona fisica che ha portato avanti condotte vessatorie. Vengono esaminati gli specifici casi.
Fonte: www.pmi.it – articolo di Teresa Barone – 23/2/2026
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https://www.pmi.it/economia/lavoro/488469/mobbing-responsabilita-esclusiva-vessatore.html
Sintesi della redazione Risorsa
In caso di mobbing sul posto di lavoro, la responsabilità risarcitoria può ricadere sull’esecutore materiale della condotta vessatoria invece che sul datore di lavoro, purché l’azienda dimostri di aver esercitato potere di controllo e adottato tempestive misure correttive. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3103 del 12 febbraio 2026, che traccia un confine netto tra il potere direttivo e la colpa civile individuale. Non c’è automatismo nella responsabilità risarcitoria della società per le vessazioni messe in atto dai superiori gerarchici. Gli Ermellini hanno stabilito che il mobbing attuato da un dirigente non ricade sul patrimonio aziendale se la proprietà dimostra di aver monitorato l’ambiente di lavoro e di aver attivato tempestivamente misure correttive per tutelare l’integrità psicofisica della vittima.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’obbligo di sicurezza gravante sulla proprietà. La Suprema Corte chiarisce che la responsabilità ex Articolo 2087 del Codice Civile non configura una forma di responsabilità oggettiva per ogni illecito commesso dai sottoposti, ma presuppone una violazione specifica dei doveri di tutela dell’integrità psicofisica. Nel caso esaminato, la responsabilità dell’azienda è stata esclusa poiché:
- il datore di lavoro ha dimostrato di aver attuato un monitoraggio costante sull’operato della funzione direttiva;
- le misure correttive sono state introdotte immediatamente dopo le segnalazioni della dipendente per neutralizzare l’ambiente ostile;
- le condotte vessatorie del dirigente sono risultate del tutto estranee alle esigenze organizzative o produttive della società;
– l’esecutore materiale ha agito con una finalità persecutoria individuale, non riconducibile al potere gerarchico delegato dalla proprietà.
La decisione della Cassazione definisce un modello replicabile per la gestione dei rischi legali legati allo stress correlato e ai conflitti interni, che possono sfociare il mobbing. Perché l’azienda possa beneficiare dell’esonero risarcitorio non basta la semplice ignoranza dei fatti ma occorre anche la prova di un intervento attivo. La sentenza stabilisce che:
la vigilanza debba essere documentata tramite procedure interne di audit o sistemi di segnalazione sicuri (whistleblowing);
il risarcimento del danno biologico e professionale gravi solo sul dirigente qualora la condotta sia una deviazione arbitraria dalle direttive aziendali;
l’obbligo di tutela si consideri assolto quando il datore di lavoro interviene con sanzioni o spostamenti d’ufficio per interrompere la persecuzione;
la prova liberatoria sia centrata sulla dimostrazione che l’evento dannoso non sia stato agevolato da carenze organizzative imputabili all’azienda.
In sintesi, la sentenza n. 3103/2026 rappresenta una garanzia per le imprese che investono in sicurezza e benessere organizzativo
