Il nostro collaboratore avv. Franco Ciociola ci ricorda un principio giurisprudenziale cui prestare molta attenzione quando si parli di calcolo del periodo di comporto per assenze dovute a disagio fisico e mentale causato da comportamenti datoriali. Oltre ad una esaustiva sintesi della sentenza, potrete trovarne un estratto alla nostra pagina Facebook:
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da cui sii evince che il caso di specie rappresenta una testimonianza di disagio grave sul lavoro
Fonte: sentenza n. 192 del 4 aprile 2025 del Tribunale di Pisa riguardante la tutela della persona nel rapporto di lavoro
Sintesi della redazione Risorsa, a cura dell’avv. Franco Ciociola
Con la sentenza n 192 del 4 aprile scorso, il Giudice del Lavoro di Pisa ha ribadito un principio di particolare rilievo in relazione alla computabilità nel c.d. periodo di comporto, dei giorni di assenza causata dall’ insorgere di disagio mentale e fisico conseguente a stressogeni ed illegittimi comportamenti del datore di lavoro.
Ricordiamo che per “periodo di comporto” si intende quel periodo di malattia durante il quale si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro; il periodo può variare a seconda dei contratti collettivi di categoria.
Nella sentenza il Giudice afferma correttamente che se“l’impossibilità della prestazione lavorativa per causa di malattia è imputabile al comportamento del datore del lavoro, che non ha provato diversamente …omissis…le assenze non potevano che essere detratte dal calcolo del termine di comporto”.
Altro interessante rilievo riguarda l’aver sanzionato l’illegittimità del licenziamento anche se, a rigore, nella vicenda pur svoltasi in ambiente altamente stressogeno, non si è realizzato mobbing, quale tecnicamente inteso.