PROFILI PENALI DEL MOBBING
Fonte: articoli Codice Penale
Sintesi e commenti della redazione Risorsa – a cura dell’avv. Franco Ciociola
Ringraziamo l’avv. Ciociola per aver individuato un tema considerato accessorio e residuale nelle fattispecie di mobbing poiché riguarda i suoi aspetti penalistici a fronte di aspetti puramente civilistici. Dalla nostra esperienza, tra gli oltre 200 casi trattati negli anni, pochi denunciano reati previsti dal codice penale, ma sappiamo che spesso c’è il timore, da parte delle vittime, di denunciarli e quindi è importantissimo aver ricordato che i mobber possono subire conseguenze penali del loro comportamento
Le tutele fruibili dal soggetto mobbizzato, non si limitano ed esauriscono nell’ambito civilistico, ma possono trovare riferimento anche nel codice penale quando, come il più delle volte accade, si configurino violazioni della legge penale.
Ricordiamo che le condotte realmente mobbizzanti producono una compromissione dello stato di salute psicofisico con conseguenti lesioni.
Nel nostro ordinamento non esiste un reato di “mobbing” propriamente titolato. Nel corso delle diverse legislature susseguitesi nel tempo, risultano disegni di legge per una miglior “categorizzazione” della fattispecie, anche in ossequio alle direttive comunitarie in tema di salvaguardia delle condizioni di lavoro, ma ad oggi,come detto, non vi è una specifica previsione di reato.
I Giudici, nell’opera interpretativa delle norme sussistenti, hanno teso a ricondurre la sanzione penale connessa ai comportamenti mobbizzanti alla previsione dell’art. 612 bis c.p. introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 poi convertito nella L. 23 aprile 2009 n. 38. Tale norma punisce gli atti persecutori ovvero le condotte di stalking che possono realizzarsi nei più diversi contesti della vita civile e di relazione e con riferimento al mobbing si parla di “stalking occupazionale”.
Il primo comma dell’articolo in commento recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il reato in questione, non indica il contesto relazionale e sociale di riferimento ( si pensi alle più diverse situazioni di stalking: condominiale,scolastico,giudiziario, familiare ed altro ancora), divenendo quindi, il contesto del tutto irrilevante quando si verifichino le reiterate condotte persecutorie che producano compromissione alla libertà morale ed allo stato di salute pscicofisica della vittima ovvero, nel nostro caso, del mobbizzato.
La Cassazione, richiamando un proprio orientamento già espresso sul tema, nella sentenza n. 12827 del 18 gennaio 2022, ha affermato che “che integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p.”.
Il mobbing, per sua stessa natura, comporta la continuità e la reiterazione di comportamenti ostili verso il lavoratore,tendenti alla sua emarginazione ambientale, producendo lesioni alla salute psicofisica con l’ulteriore conseguenza a costringerlo,nei fatti, ad alterare le proprie abitudini di vita secondo la descrizione del fatto-reato contenuta nel citato art. 612 bis c.p..
Nel caso in cui la condotta aggressiva arrivi a ledere la salute psicofisica del lavoratore che ne è vittima, come di solito accade nel mobbing, e quando tale lesione sia effettivamente diagnosticata, può configurarsi il reato di lesioni personali dolose o colpose (rispettivamente artt. 582 e 590 c.p.).
Ancora e per completezza, il mobbing potrebbe costituire la realizzazione di altre ed ulteriori ipotesi penali quali la violenza privata (art. 610 c.p.) allorché la condotta vessatoria abbia avuto per effetto quello di costringere la vittima ad un determinato comportamento in ambito lavorativo se perpetrato con violenza o minaccia, minaccia (art. 612 c.p.), molestie (ex art. 660 c.p.).