IL DANNO ESISTENZIALE COME CONSEGUENZA DI MOBBING

Fonte: Sezioni Unite della Cassazione
Sintesi e commenti della redazione Risorsa – cura dell’avv. Franco Ciociola

 
Il nostro collaboratore avv. Ciociola ha individuato una fattispecie di danno provocato dal mobbing che è stato trattato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che interviene in caso di contrasto giurisdizionale della questione. Lo ringraziamo per aver colto un argomento molto dibattuto negli ultimi tempi
Tra i danni provocati dal comportamento mobbizzante del datore di lavoro, vi è quello di natura c.d. “esistenziale”.
Tale danno ha carattere non patrimoniale e deve intendersi, come noto, quale pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, incidente sul fare areddituale del soggetto che abbia subito un’alterazione delle proprie abitudini e relazioni e che abbia comunque inciso sulla libera espressione della sua personalità nel quotidiano civile.
In altre e più semplici parole, il danno esistenziale è riferibile alla sofferenza psicofisica che un comportamento illecito,quale è quello costituente mobbing, produce nel “privato” e non già e solo nella sfera lavorativa.
Così solo sommariamente, il lavoratore vittima di mobbing
o cesserà di coltivare le proprie passioni quali, semplificativamente, le consuete attività sportive e ludiche
o tenderà ad interrompere o a diradare tutti i rapporti sociali, le ordinarie frequentazioni con parenti o amici anche al fine di non dover rispondere a domande di e/o confrontarsi con amici e colleghi circa la propria posizione lavorativa;
o svilupperà apatia e disinteresse nei confronti della propria moglie e dei propri figli, con i quali possono, altresì e non di rado, sorgere contrasti generati dal costante cattivo umore del mobbizzato ed alla sua forte irritabilità.
Il danno esistenziale,pertanto, è indissolubilmente legato alla persona quale componente attiva di tutti quei contesti di vita privata e civile propri della quotidianità di ognuno.
Nella prospettazione del danno esistenziale nel corso di eventuale giudizio, ai fini del riconoscimento del danno esistenziale causato da mobbing e del conseguente risarcimento, non sarà sufficiente la prova del comportamento mobbizzante subito consistito nella dequalificazione, dell’isolamento nel contesto lavorativo, della forzata inoperosità, di atteggiamenti persecutori ma sarà necessario provare che quanto subito sul luogo di lavoro, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone gli equilibri e le abitudini di vita.
Saranno,pertanto, chiamati a testimoniare nell’eventuale giudizio risarcitorio delle alterazioni alle ordinarie e consuete abitudini di vita, coloro che possano aver avuto rapporti o frequentazioni col mobbizzato e che tali alterazione negative abbiano potuto percepire (familiari,amici,colleghi di lavoro).
In buona sostanza, pur essendo intuibile che il mobbing condizioni ed alteri la sfera privata del dipendente, in forza delle stringenti regole del diritto riferibili al c.d. “ onere della prova”, occorre che il lavoratore dimostri col maggior rigore possibile di aver subito tale tipo di danno.
Per quanto concerne la misura del risarcimento del danno esistenziale, è di tutta evidenza come sia estremamente ardua la prova della sua entità ed allo scopo, la Cassazione, condividendo tale oggettiva e,talora, insormontabile difficoltà, per non vanificare il diritto al risarcimento quando sia stata effettivamente provata ed accertata l’esistenza del danno,ha chiarito che: “[…] la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l’unica fonte di convincimento del giudice” (Cass. SS.UU. 11/11/2008 n. 26972 ).
Tale valutazione equitativa, che viene fatta senza la applicazione di norme o parametri specifici ma che prevede un “ prudente apprezzamento” da parte del Giudice dovrà infatti dare conto dei diversi parametri riferibili al danno rivendicato quali la durata,l’intensità dei comportamenti prodottisi ed altre peculiarità proprie di tale figura.