{"version":"1.0","provider_name":"Risorsa mobbing","provider_url":"https:\/\/www.risorsamobbing.it\/risorsa","title":"COSTRITTIVITA\u2019 AZIENDALE E MOBBING - Risorsa mobbing","type":"rich","width":600,"height":338,"html":"<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"qfYdxtKCKt\"><a href=\"https:\/\/www.risorsamobbing.it\/risorsa\/2025\/12\/11\/costrittivita-aziendale-e-mobbing\/\">COSTRITTIVITA\u2019 AZIENDALE E MOBBING<\/a><\/blockquote><iframe sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" src=\"https:\/\/www.risorsamobbing.it\/risorsa\/2025\/12\/11\/costrittivita-aziendale-e-mobbing\/embed\/#?secret=qfYdxtKCKt\" width=\"600\" height=\"338\" title=\"&#8220;COSTRITTIVITA\u2019 AZIENDALE E MOBBING&#8221; &#8212; Risorsa mobbing\" data-secret=\"qfYdxtKCKt\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" class=\"wp-embedded-content\"><\/iframe><script>\n\/*! This file is auto-generated *\/\n!function(d,l){\"use strict\";l.querySelector&&d.addEventListener&&\"undefined\"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!\/[^a-zA-Z0-9]\/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret=\"'+t.secret+'\"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret=\"'+t.secret+'\"]'),c=new RegExp(\"^https?:$\",\"i\"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display=\"none\";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute(\"style\"),\"height\"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):\"link\"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute(\"src\")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener(\"message\",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll(\"iframe.wp-embedded-content\"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute(\"data-secret\"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+=\"#?secret=\"+t,e.setAttribute(\"data-secret\",t)),e.contentWindow.postMessage({message:\"ready\",secret:t},\"*\")},!1)))}(window,document);\n\/\/# sourceURL=https:\/\/www.risorsamobbing.it\/risorsa\/wp-includes\/js\/wp-embed.min.js\n<\/script>\n","thumbnail_url":"https:\/\/www.risorsamobbing.it\/risorsa\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenze3.jpg","thumbnail_width":1020,"thumbnail_height":682,"description":"L\u2019avv. Franco Ciociola ci segnala una recentissima decisione della Cassazione che riportiamo in estratto, a sottolineare la crescente sensibilit\u00e0 della Giurisprudenza nei riguardi della tutela da contesti lavorativi oggettivamente stressogeni. Si tratta della cosiddetta costrittivit\u00e0 aziendale che \u00e8 sanzionabile anche se non costituisce mobbing. L\u2019importanza dell\u2019ordinanza sta nella sanzionabilit\u00e0 del datore di lavoro, che \u00e8 spesso un elemento mancante quando si parla di mobbing. Risorsa \u00e8 quindi grata all\u2019avv. Ciociola per la sua preziosa sintesi Fonte: Corte di Cassazione ( Sezione Lavoro, ordinanza n. 27685 del 16 ottobre 2025)Sintesi della redazione Risorsa a cura dell\u2019avv. Franco Ciociola \u2013 11 dicembre 2025 Sostanzialmente, la decisione sancisce la responsabilit\u00e0 e l\u2019inadempimento del datore di lavoro per violazione dell\u2019art. 2087 c.c. ravvisabili in quelle condotte e circostanze dalle quali derivi un contesto lavorativo stressogeno.Tale affermazione prescinde e va al di l\u00e0 della qualificazione giuridica di mobbing dei comportamenti subiti dal lavoratore cos\u00ec riconoscendo che vada ampliato il perimetro di tutela del lavoratore.In accoglimento di un motivo di ricorso del dipendente,la Cassazione ha rilevato che : \u201cCome noto, le nozioni di mobbing, cos\u00ec come quella di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici, venendo comunemente utilizzate per comodit\u00e0 di sintesi espressiva; nella sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l&#8217;art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. n. 33639 del 2022; in precedenza Cass. n. 3291 del 2016; Cass. n. 32257 del 2019). In particolare, l&#8217;elemento qualificante della fattispecie ascrivibile alla nozione di mobbing va ricercato nel soggettivo intento persecutorio che avvince la pluralit\u00e0 delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimit\u00e0 o illegittimit\u00e0 dei singoli atti (cfr. Cass. n. 26684 del 2017; Cass. n. 16580 del 2022). Anche laddove non si riscontri il carattere della continuit\u00e0 e della pluralit\u00e0 delle azioni vessatorie (Cass. n. 18164 del 2018) o le stesse siano comunque limitate nel numero (Cass. n. 7844 del 2018) pu\u00f2 comunque giustificarsi la pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c. nel caso in cui si accerti che le condotte datoriali inadempienti risultino comunque produttive di danno all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica del lavoratore. \u00c8 l&#8217;ipotesi qualificata anche in giurisprudenza come straining: una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra la continuit\u00e0 delle azioni vessatorie, in quanto la condotta nociva pu\u00f2 realizzarsi anche con una unica azione isolata o, comunque, con pi\u00f9 azioni prive di continuit\u00e0 che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici (per tutte, v. Cass. n. 3291 del 2016; successivamente v. Cass. n. 2676 del 2021; Cass. n. 24339 del 2022; Cass. n. 3692 del 2023; Cass. n. 4664 del 2024). In taluni arresti di questa Corte, si \u00e8 evidenziato che, al di l\u00e0 delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilit\u00e0 dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l&#8217;esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all&#8217;art. 2087 c.c., \u00e8 comunque configurabile la responsabilit\u00e0 datoriale a fronte di un mero inadempimento &#8211; imputabile anche solo per colpa &#8211; che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ci\u00f2 secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilit\u00e0 contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilit\u00e0 ove i pregiudizi derivino dalla qualit\u00e0 intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravit\u00e0, come tali non risarcibili (in termini, Cass. n. 15159 del 2019; Cass. n. 16580 del 2022).La Corte territoriale, pur avendo escluso \u2013 con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede \u2013 l&#8217;esistenza del cd. mobbing lavorativo, in difetto di &#8220;un oggettivo intento persecutorio, al fine di emarginare il lavoratore&#8221;, tuttavia ha trascurato di considerare che ci\u00f2 non \u00e8 sufficiente ad escludere l&#8217;eventuale responsabilit\u00e0 del datore di lavoro per i danni alla persona subiti dal lavoratore a causa di un inadempimento degli obblighi datoriali, anche a titolo di mera colpa.\u201d"}