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<oembed><version>1.0</version><provider_name>Risorsa mobbing</provider_name><provider_url>https://www.risorsamobbing.it/risorsa</provider_url><title>COSTRITTIVITA&#x2019; AZIENDALE E MOBBING - Risorsa mobbing</title><type>rich</type><width>600</width><height>338</height><html>&lt;blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ND3DRHxgds"&gt;&lt;a href="https://www.risorsamobbing.it/risorsa/2025/12/11/costrittivita-aziendale-e-mobbing/"&gt;COSTRITTIVITA&#x2019; AZIENDALE E MOBBING&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.risorsamobbing.it/risorsa/2025/12/11/costrittivita-aziendale-e-mobbing/embed/#?secret=ND3DRHxgds" width="600" height="338" title="&#x201C;COSTRITTIVITA&#x2019; AZIENDALE E MOBBING&#x201D; &#x2014; Risorsa mobbing" data-secret="ND3DRHxgds" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;script&gt;
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Franco Ciociola &#x2013; 11 dicembre 2025 Sostanzialmente, la decisione sancisce la responsabilit&#xE0; e l&#x2019;inadempimento del datore di lavoro per violazione dell&#x2019;art. 2087 c.c. ravvisabili in quelle condotte e circostanze dalle quali derivi un contesto lavorativo stressogeno.Tale affermazione prescinde e va al di l&#xE0; della qualificazione giuridica di mobbing dei comportamenti subiti dal lavoratore cos&#xEC; riconoscendo che vada ampliato il perimetro di tutela del lavoratore.In accoglimento di un motivo di ricorso del dipendente,la Cassazione ha rilevato che : &#x201C;Come noto, le nozioni di mobbing, cos&#xEC; come quella di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici, venendo comunemente utilizzate per comodit&#xE0; di sintesi espressiva; nella sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l&#x2019;art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (cfr. Cass. n. 33639 del 2022; in precedenza Cass. n. 3291 del 2016; Cass. n. 32257 del 2019). In particolare, l&#x2019;elemento qualificante della fattispecie ascrivibile alla nozione di mobbing va ricercato nel soggettivo intento persecutorio che avvince la pluralit&#xE0; delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimit&#xE0; o illegittimit&#xE0; dei singoli atti (cfr. Cass. n. 26684 del 2017; Cass. n. 16580 del 2022). Anche laddove non si riscontri il carattere della continuit&#xE0; e della pluralit&#xE0; delle azioni vessatorie (Cass. n. 18164 del 2018) o le stesse siano comunque limitate nel numero (Cass. n. 7844 del 2018) pu&#xF2; comunque giustificarsi la pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c. nel caso in cui si accerti che le condotte datoriali inadempienti risultino comunque produttive di danno all&#x2019;integrit&#xE0; psico-fisica del lavoratore. &#xC8; l&#x2019;ipotesi qualificata anche in giurisprudenza come straining: una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra la continuit&#xE0; delle azioni vessatorie, in quanto la condotta nociva pu&#xF2; realizzarsi anche con una unica azione isolata o, comunque, con pi&#xF9; azioni prive di continuit&#xE0; che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici (per tutte, v. Cass. n. 3291 del 2016; successivamente v. Cass. n. 2676 del 2021; Cass. n. 24339 del 2022; Cass. n. 3692 del 2023; Cass. n. 4664 del 2024). In taluni arresti di questa Corte, si &#xE8; evidenziato che, al di l&#xE0; delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilit&#xE0; dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l&#x2019;esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all&#x2019;art. 2087 c.c., &#xE8; comunque configurabile la responsabilit&#xE0; datoriale a fronte di un mero inadempimento &#x2013; imputabile anche solo per colpa &#x2013; che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ci&#xF2; secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilit&#xE0; contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilit&#xE0; ove i pregiudizi derivino dalla qualit&#xE0; intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravit&#xE0;, come tali non risarcibili (in termini, Cass. n. 15159 del 2019; Cass. n. 16580 del 2022).La Corte territoriale, pur avendo escluso &#x2013; con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede &#x2013; l&#x2019;esistenza del cd. mobbing lavorativo, in difetto di &#x201C;un oggettivo intento persecutorio, al fine di emarginare il lavoratore&#x201D;, tuttavia ha trascurato di considerare che ci&#xF2; non &#xE8; sufficiente ad escludere l&#x2019;eventuale responsabilit&#xE0; del datore di lavoro per i danni alla persona subiti dal lavoratore a causa di un inadempimento degli obblighi datoriali, anche a titolo di mera colpa.&#x201D;</description></oembed>
